L'Associazione

Statuto
del
Centro Internazionale Città d'Acqua

Denominazione - Sede - Scopo

ART. 1
Per iniziativa del Consorzio Venezia Nuova, dell'Università degli Studi di Venezia (Ca' Foscari), dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), del Comune di Venezia, è costituita, con sede a Venezia, l'Associazione denominata "Centro Internazionale Città d'Acqua".

ART. 2
L'Associazione svolge e promuove attività di documentazione, di ricerca, di studio e di informazione sulle esperienze e sui problemi delle città d'acqua intese come insediamenti in aree urbane fortemente caratterizzate dal rapporto con l'acqua.
L'Associazione intende altresì promuovere e sviluppare i contatti e gli scambi tra queste città, con particolare riferimento alle amministrazioni locali e agli organismi nazionali e internazionali, alle istituzioni universitarie e di ricerca, nonchè alle aziende e alle associazioni impegnate nei settori di interesse e di attività del Centro.
L'Associazione, nell'ambito dei principi contenuti nei capi 2° e 3° libro 1° del codice civile, può compiere tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento di queste finalità e in particolare fornire connessi servizi a favore di soci e di terzi secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione. In tale ambito l'Associazione potrà partecipare alla costituzione di altri soggetti associativi e/o di società di capitali ovvero, se operanti, acquisendone quote e/o azioni.

Soci

ART. 3
Sono Soci dell'Associazione i Soci fondatori e quelli, persone fisiche o giuridiche od organismi anche esteri e internazionali, ammessi come Soci dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci vengono distinti in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari

I Soci fondatori sono:

  • Consorzio Venezia Nuova
  • Università Ca' Foscari di Venezia
  • IUAV Università degli Studi
  • Comune di Venezia

I Soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche, consorzi, associazioni, enti od organismi nazionali, esteri ed internazionali, ammessi come Soci dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione, senza obbligo di motivazione, con la maggioranza prevista dall'art. 13 del presente statuto.

I Soci ordinari sono tenuti a versare annualmente entro il mese di gennaio la quota sociale, definita nel suo ammontare dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 maggio dell'anno precedente.
I Soci che non rispettano la scadenza del 31 gennaio per il versamento della quota sociale sono tenuti a corrispondere gli interessi derivanti dal ritardato versamento, calcolati sulla base del vigente tasso ufficiale di sconto.
Lo status di Socio non è trasmissibile.

Il Socio può recedere dall'Associazione preavvisando per iscritto il Consiglio d'Amministrazione, entro un termine massimo di tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale in corso e con effetto dalla scadenza dello stesso.
Le disdette che perverranno dopo detto termine implicheranno comunque il versamento della quota relativa all'anno sociale successivo.

Associati

ART. 4
Sono Associati coloro, persone fisiche o giuridiche o enti e associazioni comunque costituite che, attraverso l'adesione all'Associazione intendono contribuire alle attività del Centro e beneficiare dei servizi offerti dal Centro stesso.
L'adesione all'Associazione, da parte degli Associati, avviene con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e con il versamento della quota associativa.
L'ammontare della quota associativa viene determinata annualmente in relazione alle diverse categorie di Associati che verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.
L'associato può recedere dall'Associazione preavvisando per iscritto il Consiglio di Amministrazione, entro un termine massimo di tre mesi dalla scadenza dell'iscrizione.
Le disdette che perverranno dopo detto teròine implicheranno comunque il versamento della quota relativa all'anno successivo.
L'Associato può aderire ad un progetto particolare versando un ulteriore contributo a tale progetto, secondo modalità determinate dal Direttore.

Patrimonio

ART. 5
Il patrimonio dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituito:
a) dalle quote versate dai soci e dagli associati;
b) dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
c) da ogni altra somma o bene a qualsiasi legittimo titolo acquisiti.

Organizzazione

ART. 6
Sono organi dell'Associazione:
1)- l'Assemblea
2)- il Consiglio di Amministrazione
3)- il Presidente
4)- il Collegio dei Revisori dei Conti
6)- il Collegio dei Probiviri

Le cariche dell'Associazione non danno diritto a compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per la necessità e nell'interesse dell'Associazione.

Assemblea

ART. 7
L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori e da quelli ammessi dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di almeno trenta giorni, al fine di consentire le deliberazioni sul Bilancio Preventivo e sul Bilancio Consuntivo della Società.
In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o telefax.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote.
Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentati da una persona fisica allo scopo delegata dai competenti organi istituzionali: il Comune di Venezia è rappresentato dal Sindaco ovvero da un Suo delegato.
All'Assemblea possono partecipare gli Associati, senza diritto di voto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una delega.

ART. 8
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona designata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due Scrutatori.
Della riunione dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, di cui almeno due fondatori, ovvero con la presenza di tutti i Soci fondatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 10
L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla nomina, nei limiti di cui al successivo art. 11, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
Delibera altresì sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
Le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione non sono modificabili salve le ipotesi di recesso da socio del Comune di Venezia ovvero di mancata accettazione della Presidenza da parte del Sindaco pro tempore del Comune di Venezia.

ART. 11
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, fino ad un massimo di undici membri, da un rappresentante per ogni socio fondatore e, fatto salvo quanto espresso in seguito, da un rappresentante per ogni socio ordinario.
Ogni componente del Consiglio di Amministrazione potrà validamente delegare in forma scritta altra persona a partecipare alla riunione del Consiglio stesso.
Il Comune di Venezia è rappresentato dal Sindaco pro tempore, che presiede il Consiglio di Amministrazione.
I Soci ordinari, fino a che non risultano essere in numero superiore a sette, nominano ognuno un rappresentante, che viene a far parte, con qualifica di Consigliere, del Consiglio di Amministrazione.
Qualora i Soci ordinari risultino in numero maggiore di sette, l'Assemblea dei Soci, alla scadenza dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, eleggerà sette rappresentanti dei Soci ordinari che verranno a far parte, quali Consiglieri, del Consiglio di Amministrazione.
La procedura per l'elezione sarà la seguente:
a) ogni socio ordinario indicherà un nominativo;
b) ogni socio potrà votare sino a 4 (quattro) nominativi scelti fra quelli indicati come al punto a) che precede;
c) risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte dei soci fondatori; in caso di ulteriore parità si procederà ad una successiva votazione limitata ai candidati che avranno ricevuto pari numero di voti.
I membri nominati ed eletti durano in carica un triennio e possono essere nuovamente nominati e rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, composto oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da due componenti il Consiglio di Amministrazione, con funzioni, poteri ed attribuzioni che potranno essere delegati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio potrà designare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 12
Il Consiglio d'Amministrazione ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell'attività della Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.
In particolare il Consiglio d'Amministrazione:
a) approva il programma annuale di attività dell'Associazione proposto dal Direttore il quale potrà avvalersi per la sua stesura e la sua attuazione di consulenti scientifici;
b) predispone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
d) nomina un Direttore, avente responsabilità della gestione scientifica e organizzativa del Centro, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio stesso, definendone le specifiche attribuzioni ed i relativi poteri, ed eventualmente un Vice Direttore aventi funzioni vicarie;
e) nomina un Tesoriere, avente responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio stesso che ne definisce le specifiche attribuzioni ed i relativi poteri;
f) adotta i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione della Associazione.
g) definisce l'ammontare annuo della quota sociale e della quota associativa;
h) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci ordinari e degli Associati.

ART. 13
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario con preavviso scritto di 7 giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere.
Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri con preavviso scritto di 7 giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere e comunque almeno una volta all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e di almeno due dei quattro Soci fondatori, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14
Il Presidente, nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Venezia, rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio d'Amministrazione.
Il Presidente può nominare, fra i membri del Consiglio, un Vice-Presidente esecutivo con funzioni vicarie.

ART. 15
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni triennio dalla Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 16
Tutte le eventuali controversie sociali, tra i Soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte al giudizio dei Probiviri da nominarsi dall'Assemblea per un triennio. Essi giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Esercizi sociali

ART. 17
L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.